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Matrimonio

A. SE SIETE ITALIANI E DESIDERATE SPOSARVI IN ITALIA

Se siete italiani, residenti a Taiwan, iscritti all’Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all’Estero e desiderate sposarvi in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficio Italiano di Promozione Economica Commerciale e Culturale a Taipei. L’Ufficio, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avete indicato (art. 109 del codice civile).

La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni

Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio Italiano di Promozione Economica Commerciale e Culturale a Taipei muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione).

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere validi da cui si evinca la firma.

 

B. SE NON SIETE CITTADINI ITALIANI

Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano, ovvero il “certificato di capacità matrimoniale”, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini.

Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art.51 (DPR n. 396 del 3 nov. 2000), trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.

I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

 

C. CITTADINI TAIWANESI

Se siete cittadini taiwanesi e desiderate sposarvi in Italia dovrete presentare obbligatoriamente, al Comune italiano presso il quale verranno celebrate le nozze, il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) ovvero il “certificato di capacità matrimoniale”, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini debitamente tradotto e legalizzato. Per ottenere il Nulla Osta il cittadino/a taiwanese dovrà presentare all’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia la documentazione di seguito riportata che non necessita di legalizzazione e traduzione da parte dell’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale a Taipei.

  1. Estratto di stato di famiglia a nome dell’interessato.
  2. Affidavit di Single Status rilasciato da un Tribunale.
  3. Atto di nascita in lingua cinese.

Il Nulla-Osta deve contenere necessariamente i seguenti dati:

  • COGNOME E NOME
  • DATA DI NASCITA
  • LUOGO DI NASCITA
  • LUOGO DI RESIDENZA
  • NOME E COGNOME DEI GENITORI
  • STATO CIVILE
  • DATA DELLA FINE DEL PRECEDENTE MATRIMONIO (solo per vedovi e divorziati)
  • GENERALITA’ DELL’EX CONIUGE (solo per vedovi e divorziati)

 

D. SE SIETE ITALIANI E DESIDERATE SPOSARVI ALL’ESTERO

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il “Certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. Se intendete celebrare il matrimonio presso le competenti Autorità di uno degli Stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione, dovete farvi rilasciare il “Certificato di capacità matrimoniale” dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui deve essere celebrato il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.

Se siete residenti all’estero, la richiesta del “Certificato di capacità matrimoniale” di cui sopra dovete presentarla alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale risiedete, compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L’eventuale attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio va sempre richiesta alla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale intendete contrarre matrimonio, anche se siete residenti in Italia.

La Rappresentanza potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.

 

LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO

N.B. I certificati di matrimonio rilasciati dalla Chiesa/Parrocchia o da altre autorità religiose non sono validi per la trascrizione.

Ricordatevi che il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Deve essere presentata la seguente documentazione:

1. Atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, autenticato da un notaio riconosciuto (Lista dei Notai) dall’Ufficio Italiano di Promozione Economica Commerciale e Culturale a Taipei e da Questo debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti).

N.B. Se l’atto è stato emesso in un paese terzo, dovrà riportare la legalizzazione della rappresentanza consolare italiana nel paese in cui l’atto è stato formato.

2. Fotocopia passaporto o patente del richiedente (con foto e firma).

3. Fotocopia del passaporto del coniuge non italiano .

L’Ufficio Italiano di Promozione Economica Commerciale e Culturale a Taipei ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto dall’Ufficio Italiano di Promozione Economica Commerciale e Culturale a Taipei direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).