Rinnovo di patenti di guida italiane
I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in questa circoscrizione consolare (iscritti negli schedari consolari e per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione AIRE) possono ottenere la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di 5 anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).
Per il rinnovo è necessario presentare un certificato rilasciato dal medico di una struttura ospedaliera abilitata e riconosciuta dalla motorizzazione taiwanese. Il certificato dovrà riportare il nome e il cognome in italiano, essere autenticato da un notaio riconosciuto dalla Ufficio Italiano di Promozione economica Commerciale e Culturale di Taipei che provvederà alla sua legalizzazione. La validità del rinnovo decorre dalla data del certificato medico.
Il rinnovo delle patenti per le categorie A e B è di dieci anni per coloro al di sotto dei 50 anni, di 5 anni per coloro che hanno più di 50 anni e di 3 anni a partire dal settantesimo anno di età.
Le patenti di categorie speciali, quali la C o quelle rilasciate a mutilati e minorati fisici possono essere rinnovate solo per 5 anni.
Il rinnovo della patente effettuato da questo Ufficio è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo sul certificato medico e della tariffa consolare prevista per le dichiarazioni consolari. L’importo risulta variabile in base al tasso di cambio dollaro taiwanese/euro.
Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente Ufficio Centrale del Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici o attraverso un’ Agenzia di Pratiche Auto.
Rilascio della patente di guida taiwanese dietro presentazione di quella italiana in corso di validità
L’Ente taiwanese competente per il rilascio delle patenti di guida è il Ministero dei Trasporti taiwanese.
In caso di conversione della patente italiana in patente di guida taiwanese, le Autorità locali richiedano ai titolari di predette patenti informazioni o attestati in merito. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha evidenziato alcuni dettagli pratici relativamente ad entrambi i tipi di richieste.
Nel caso in cui lo Stato estero chieda all’utente di fornire un attestato contenente i dati della patente di guida italiana di cui è titolare, il predetto Ministero ha segnalato che le Rappresentanze diplomatico-consolari e gli Uffici di rappresentanza all’estero, non possono procedere a rilasciare alcuna attestazione, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente: l’Autorità centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile.
Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovrà presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato (eventualmente, se impossibilitato a recarsi in Italia di persona, rivolgendosi ad una Agenzia di pratiche auto oppure a persona di propria fiducia) , apposita istanza presso i predetti Uffici corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.
Poiché tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all’Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.
Per ottenere l’attestato in esame, occorre presentare:
- La domanda, direttamente o tramite delegato(secondo le consuete modalità)
- L’attestazione di versamento di €32,00 (€16 per l’istanza e €16 per il certificato) sul C/C n. 4028
- L’attestazione di versamento di €9,00 sul c/c n 9001.
L’attestato per essere valido a Taiwan dovrà essere munito di traduzione giurata in lingua cinese tradizionale effettuata da un traduttore iscritto presso il Tribunale, legalizzato dalla Prefettura competente e successivamente dall’Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Roma.
Una volta emessa la patente di guida Taiwanese quella italiana verrà ritirata e restituita agli uffici della Motorizzazione italiana competente.